I termini e le condizioni generali di HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH

Termini generali di vendita, consegna e pagamento di HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH

Termini e condizioni generali

I. Utilizzo

1. Fatto salvo le condizioni descritte nella clausola I.2. Di seguito, le condizioni di vendita, consegna e pagamento indicate si applicano a tutte le consegne di merci e ad altri obblighi che la HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH deve adempiere (di seguito: "Fornitore"). Essi si applicano anche a tutti i contratti futuri con il cliente e a tutte le consegne di merci da effettuare al cliente e ad altri obblighi da adempiere in futuro. Le presenti condizioni di vendita, di consegna e di pagamento si applicano in modo corrispondente ai lavori e ai servizi. Con i lavori, l'accettazione delle merci fornite è sostituita dall'accettazione dei lavori e dei servizi forniti, l'accettazione dei beni forniti è sostituita dall'accettazione dei servizi forniti.

2. I termini di vendita, consegna e pagamento riportati di seguito si applicheranno solo se il cliente è un imprenditore (ai sensi della Sezione 14 del Codice Civile tedesco [BGB]), una persona giuridica di diritto pubblico o un organismo sociale di diritto pubblico. Non si applicano agli ordini di acquisto effettuati tramite una delle piattaforme di vendita online del fornitore.

3. Saranno validi solo i termini di vendita, consegna e pagamento qui riportati. I termini e le condizioni del cliente che sono in conflitto, integrano o deviano da questi termini di vendita, consegna e pagamento non saranno parte del contratto a meno che il Fornitore non abbia accettato per iscritto la loro applicazione. Le presenti condizioni di vendita, consegna e pagamento si applicano anche se il Fornitore effettua una consegna al cliente senza riserve pur essendo consapevole dei termini e delle condizioni conflittuali o devianti del cliente.

 

II. Formazione del contratto

1. Tutti gli ordini di acquisto, le modifiche contrattuali, le integrazioni e gli accordi sussidiari devono essere effettuati per iscritto. Gli ordini di acquisto effettuati per telefono o in altra forma sono considerati accettati quando la merce e la fattura sono spedite o consegnate.

2. Tutte le informazioni su prodotti e prezzi e tutte le offerte non sono vincolanti. Tutte le informazioni relative a dimensioni, peso, prestazioni o materiali contenuti in offerte, cataloghi, brochure, listini prezzi, disegni o documenti simili sono fornite con la dovuta attenzione, ma non sono vincolanti, salvo nei limiti espressamente indicati come tali. Lo stesso vale per tutte le informazioni relative alla progettazione e a tutte le proposte. Il Fornitore si riserva il diritto di apportare modifiche dovute a eventuali sviluppi tecnici. Tutti i disegni, i campioni e i record creati dal Fornitore rimangono di proprietà del Fornitore e non devono essere resi accessibili a terzi senza il previo consenso del Fornitore. Il Fornitore far riferimento al possesso dei rispettivi diritti d'autore.

3. Le caratteristiche dell'articolo oggetto dell'acquisto illustrate nel contratto si basano esclusivamente sulla descrizione del prodotto e sugli accordi scritti. Non saranno prese in considerazione le idee espresse unilateralmente dal cliente e le dichiarazioni pubblicitarie o altre dichiarazioni pubbliche fatte dal Fornitore o da uno qualsiasi degli agenti vicari del Fornitore.

4. Tutti i modelli, gli utensili e gli altri dispositivi per l'esecuzione di un ordine rimangono di proprietà del Fornitore, anche se quest'ultimo addebita al Cliente una parte dei costi.

 

III. Prezzi

1. Salvo diverso accordo specifico, i prezzi applicabili sono in euro e si riferiscono al pezzo o ad altre unità di quantità indicate; sono indicati nei cataloghi e nei listini prezzi il giorno in cui l'ordine di acquisto viene ricevuto, più IVA.

2. Il Fornitore emetterà una fattura separata per qualsiasi servizio non coperto dal prezzo di acquisto e per qualsiasi lavoro supplementare concordato con il cliente.

3.1 La consegna all'interno della Germania avverrà franco domicilio e/o franco luogo/punto di ricevimento; in caso di spedizione via treno o spedizioniere, sarà incluso l'imballaggio. Ciò non si applica agli ordini piccoli e molto piccoli (cfr. Clausola III.4. riportata di seguito), merci molto ingombranti o pesanti, riparazioni o servizi di corriere richiesti dal cliente. I prodotti molto ingombranti e pesanti con imballo originale e speciale sono contrassegnati con un + nel catalogo. Per tali merci, la consegna è franco fabbrica con trasporto e imballaggio esclusi.

3.2 Nel caso di consegne al di fuori della Germania, la consegna avverrà franco fabbrica, spedizione e imballaggio esclusi.

4. Per gli ordini piccoli con un valore netto di merce inferiore a 150 euro, il Fornitore addebiterà una tassa forfettaria di 7,90 euro più IVA per coprire i costi. Per ordini molto piccoli con un valore netto di merci inferiore a 30 euro, il Fornitore addebiterà una tassa forfettaria di 10,90 euro più IVA per coprire i costi.

5. Per ordini inferiori alle unità di imballaggio indicate nei cataloghi, il Fornitore addebiterà un supplemento pari al 10% del valore netto d'ordine più IVA.

6. Se nel corso di questo periodo passano più di tre mesi tra la conclusione del contratto e la consegna e l'aumento dei prezzi, in particolare a causa degli aumenti salariali, degli aumenti dei costi delle materie prime, degli aumenti generali dei prezzi dovuti all'inflazione o a circostanze analoghe, il Fornitore avrà il diritto di addebitare un prezzo più elevato che rifletta tali sviluppi. Su richiesta, il Fornitore dimostrerà al cliente quali sono stati i fattori che hanno portato alla modifica dei prezzi.

7. In deroga alla Sezione 195 del Codice civile tedesco (BGB), le richieste di pagamento del prezzo di acquisto da parte del Fornitore saranno interrotte dopo cinque anni.

 

IV. Pagamento

1. Le modalità di pagamento a disposizione del cliente sono il pagamento tramite addebito diretto e il pagamento al momento della ricezione di una fattura. L'opzione di pagamento al ricevimento di una fattura è soggetta a una verifica del credito positiva.

2. Scegliendo il pagamento al ricevimento di una fattura, il cliente acconsente all'esecuzione della verifica del credito da parte del Fornitore. Se in seguito a tale verifica del credito, il Fornitore acconsente a ricevere il pagamento al ricevimento della fattura da parte del Cliente, quest'ultimo riceverà una fattura. In tal caso, il prezzo lordo è pagabile entro 20 giorni dalla data della fattura senza alcuna deduzione. Se in seguito a tale verifica del credito, il Fornitore non acconsente a ricevere il pagamento al ricevimento della fattura da parte del Cliente, il pagamento dovrà essere un addebito diretto.

3. Per le macchine, gli utensili speciali, le riparazioni o le forniture simili di beni, l'esecuzione del lavoro o dei servizi, il pagamento deve essere effettuato come concordato.

4. Le domande riconvenzionali del cliente non danno diritto al cliente di effettuare una compensazione o di far valere un diritto di ritenzione a meno che tali domande riconvenzionali siano state stabilite in una sentenza che non può essere impugnata o siano indiscusse. Inoltre, affinché il cliente abbia il diritto di far valere un diritto di ritenzione, la domanda riconvenzionale del cliente deve basarsi sullo stesso rapporto contrattuale.

5. Le cambiali scontabili saranno accettate soltanto su accordo preliminare e soltanto a titolo di pagamento. Tutti gli sconti e le cambiali sono generalmente a carico del cliente.

6. Gli sconti possono essere detratti solo se ciò è stato concordato per iscritto. Nel caso in cui il cliente non adempisse a un pagamento per un'altra consegna o servizio, gli sconti concordati cesseranno di essere validi e i pagamenti diventano immediatamente esigibili. Ciò vale anche nel caso di procedure extragiudiziali di composizione o di procedure giudiziarie di insolvenza a partire dal momento del deposito della domanda.

7. Qualora, successivamente alla stipulazione del contratto, il Fornitore venga a conoscenza di circostanze che diminuiscono l'affidabilità creditizia del cliente, tutti i crediti del Fornitore diverranno immediatamente esigibili, a prescindere dalla scadenza delle cambiali accettate. Inoltre, il Fornitore avrà il diritto di subordinare l'esecuzione di eventuali consegne in essere di beni o servizi al pagamento anticipato o alla fornitura di una garanzia adeguata. Dopo aver stabilito un ragionevole periodo di tempo aggiuntivo, il Fornitore potrà rescindere il contratto o richiedere danni per mancata esecuzione.

 

V. Consegna

1. La consegna è franco fabbrica e soggetta alla ricezione tempestiva e corretta delle merci da parte del Fornitore. Ciò non influisce sulla responsabilità del Fornitore in base alla Clausola X. riportata di seguito.

2. Tutte le date di consegna e i periodi di consegna indicati sono linee guida non vincolanti e sono soggetti all'adempimento degli obblighi contrattuali del cliente. I termini di consegna e le date di consegna sono vincolanti solo se concordati per iscritto. I termini di consegna vincolanti e le date di consegna si riferiscono all'ora di spedizione e/o di notifica della disponibilità alla spedizione e cominciano alla data della conferma d'ordine, ma non prima che tutti i dettagli dell'ordine siano stati chiariti completamente, che siano stati forniti tutti i documenti, le approvazioni o i permessi per il cliente e che sia stato ricevuto l'eventuale acconto concordato.

3. Finché il cliente è in ritardo con l'esecuzione dei propri obblighi, il Fornitore non sarà considerato in ritardo con la consegna.

4. Il Fornitore avrà il diritto, specialmente con ordini relativamente grandi, di effettuare consegne parziali ragionevoli. Nel caso in cui venga effettuato un ordine per utensili speciali, il Fornitore può superare o rimanere al di sotto della quantità ordinata di circa il 10%, almeno di due pezzi. In tal caso, la fattura sarà per il quantitativo effettivamente fornito.

5. Se la mancata osservanza dei termini di consegna è dovuta a forza maggiore o ad altre interferenze per le quali il Fornitore non è responsabile, quali la guerra, gli attacchi terroristici, le restrizioni all'importazione e all'esportazione, i trasporti o le interruzioni di attività, comprese le interruzioni che colpiscono i fornitori del Fornitore, i periodi di consegna saranno prorogati per un periodo pari alla durata dell'impedimento. Ciò vale anche per qualsiasi azione industriale che riguardi il Fornitore o i fornitori del Fornitore. Le parti contraenti hanno il diritto di rescindere l'appalto qualora un impedimento ai sensi della presente clausola V.5 abbia una durata superiore a quattro mesi e l'esecuzione del contratto non sia più d'interesse per una delle parti contraenti a causa di tale impedimento.

6. In caso di ritardo nella consegna, il cliente può rescindere il contratto solo se il Fornitore è responsabile del ritardo.

7. Se, sulla base di una richiesta esplicita del cliente dopo la conclusione del contratto, la consegna viene effettuata in una data successiva alla data di consegna prevista originariamente, il Fornitore potrà richiedere il rimborso di eventuali costi aggiuntivi e spese aggiuntive sostenute. Se dopo un ragionevole periodo di tempo supplementare non vi fosse comunque disponibilità, il Fornitore può smaltire l'articolo in consegna ed effettuare la consegna al cliente entro un periodo di consegna esteso.

8. Qualora il cliente ricevesse delle unità di carico (quali pallet o scatole di fili) insieme alle merci fornite, il cliente è obbligato, dopo un periodo di scarico ragionevole, a restituire tali unità al Fornitore oppure allo spedizioniere autorizzato a ricevere tali unità.

9. Il cliente è tenuto a esaminare la merce al momento della consegna per individuare eventuali difetti visibili dall'esterno e a segnalare eventuali difetti alla società di trasporto che effettua la consegna e a chiedere per iscritto la conferma corrispondente. Se il cliente non rispetta tale obbligo, sarà obbligato a risarcire il Fornitore per eventuali danni subiti a seguito di tale inadempienza.

10. Il Fornitore non ha alcun obbligo di riprendere consegne errate per cui il Cliente è responsabile. Se, tuttavia, il Fornitore dovesse riprendere tali beni, sarebbe un gesto di buona volontà. In tal caso, il cliente dovrà sostenere tutte le spese sostenute dal Fornitore. Inoltre, il Fornitore può addebitare al Cliente una tassa forfettaria di gestione pari al 10% del valore della merce, ma con un importo minimo di 20 euro più IVA per la gestione.

 

VI. Superamento del rischio e ricezione; ritardo di accettazione

1. La merce viene consegnata a rischio del cliente, il che significa che il rischio di perdita o distruzione accidentale o di deterioramento accidentale della merce passerà al cliente dal momento in cui il Fornitore consegna la merce al responsabile dell'esecuzione del trasporto. Ciò vale anche nel caso in cui vengano effettuate consegne parziali o qualora il Fornitore abbia assunto obblighi aggiuntivi, quali i costi di spedizione o la messa in funzione. Per coprire il rischio di trasporto, il Fornitore dovrà stipulare un'assicurazione di trasporto, per la quale al cliente verrà addebitato separatamente un tasso dello 0,35% del valore dell'ordine.

2. Salvo diverso accordo, il Fornitore può scegliere la via e il metodo di spedizione.

3. Fatti salvi i diritti descritti nella Clausola VIII. qui di seguito, il cliente deve ricevere gli articoli consegnati anche se presentano difetti insignificanti.

4. Se il cliente non adempie all'obbligo di accettare la merce, il Fornitore può richiedere il risarcimento del danno subito a causa di tale inadempienza. I danni forfetari ammontano allo 0,5% del prezzo netto della consegna al giorno di inadempienza, fino a un importo complessivo pari al 5% del prezzo netto della consegna. Le parti contraenti si riservano il diritto di chiedere ulteriori danni o di dimostrare che l'importo dei danni dichiarati supera il danno effettivamente subito. Il rischio di perdita o distruzione accidentale o di deterioramento accidentale della merce passerà al cliente con l'inizio del ritardo di accettazione del cliente.

 

VII. Riserva di proprietà

1. Le merci fornite rimarranno di proprietà del Fornitore fino al momento del pieno soddisfacimento di tutti i suoi diritti derivanti dal rapporto commerciale.

2. Il cliente dovrà stoccare le merci adeguatamente e assicurarle in maniera opportuna rispetto al loro valore come merci nuove contro il rischio di furto, danni ai macchinari, danni provocati da acqua e incendi e altri danni. Con la presente il cliente assegna al Fornitore tutti i diritti di risarcimento derivanti da tale assicurazione. Con la presente il Fornitore accetta tale assegnazione. In caso di mancato pagamento, il cliente sarà tenuto, su richiesta del Fornitore, a restituire le merci consegnate qualora il Fornitore abbia già provveduto a recedere dal contratto in conformità alle norme di legge. Ciò varrà anche qualora qualsiasi credito del Fornitore sia stato registrato su un conto corrente e il relativo saldo sia stato ritirato e riconosciuto. In caso di sequestro, pignoramento o altri interventi da parte di terzi, il cliente dovrà provvedere a informare il Fornitore senza indebito ritardo e a consegnargli tutti i documenti necessari per difendere i diritti di proprietà del Fornitore.

3. Il pagamento si considera effettuato quando il valore equivalente viene ricevuto dal Fornitore. Se il pagamento viene effettuato mediante assegno e/o mediante cambiale, il Fornitore continuerà a essere proprietario della merce fino a quando il cliente non avrà rispettato i suoi obblighi.

4. Eventuali lavorazioni o trasformazioni da parte del cliente delle merci oggetto di riserva del diritto di proprietà saranno sempre eseguite per conto del Fornitore senza che da ciò derivi alcun obbligo per quest'ultimo; inoltre le merci sottoposte a trasformazione o lavorazione rimarranno di proprietà del Fornitore. Ciò varrà anche nel caso in cui le merci oggetto di riserva del diritto di proprietà vengano lavorate in modo tale da creare un nuovo articolo.

5. Anche nella misura in cui le merci fornite oggetto di riserva del diritto di proprietà vengano combinate con altri articoli del cliente o di terze parti, generalmente sono considerati articoli separati con diritti separati. Qualora le merci oggetto di riserva del diritto di proprietà vengano unite ad altri articoli non di proprietà del cliente o qualora a causa di ciò perdano la loro idoneità a essere oggetto di diritti esclusivi, il Fornitore acquisirà la comproprietà del nuovo articolo in proporzione al valore delle merci oggetto di riserva del diritto di proprietà rispetto agli altri articoli oggetto di unione al momento dell'unione. Se l'unione viene effettuata in modo tale che l'articolo del cliente possa essere considerato l'elemento principale, si conviene che il cliente trasferisca al Fornitore i diritti di coproprietà proporzionati. Il cliente è responsabile dello stoccaggio della proprietà esclusiva o della comproprietà per conto del Fornitore. Per tutti gli altri aspetti, le disposizioni applicabili agli articoli oggetto di riserva del diritto di proprietà forniti sono applicabili anche agli articoli in co-proprietà con il Fornitore.

6. Il cliente avrà il diritto revocabile di rivendere le merci oggetto di riserva del diritto di proprietà nel normale svolgimento della propria attività. Non sono ammesse altre disposizioni del cliente; in particolare, il cliente non è autorizzato a impegnare le merci oggetto di riserva del diritto di proprietà o a trasferirle con garanzia. Il cliente può rivendere le merci fornite con riserva del diritto di proprietà solo in caso di prolungamento o estensione di tale diritto, nel caso in cui le merci con riserva del diritto di proprietà non vengano pagate immediatamente dalla terza parte (acquirente). Il diritto di rivendita cesserà di esistere quando il cliente non adempie a un pagamento.

7. Con la presente il cliente cede al Fornitore tutti i crediti nei confronti dell'acquirente derivanti dalla rivendita delle merci con riserva del diritto di proprietà, a prescindere che queste ultime vengano rivendute senza alcuna lavorazione o post lavorazione. Il Fornitore accetta tali diritti. Il cliente e i propri acquirenti non possono stipulare accordi che escludano o influiscano in qualsiasi modo sui diritti del Fornitore. In particolare, il cliente non potrà stipulare alcun accordo che annulli o comprometta la cessione anticipata dei crediti al Fornitore. Dopo tale concessione, il cliente è autorizzato a riscuotere i crediti concessi al Fornitore. Ciò non inciderà in alcun modo i diritti del Fornitore di richiedere personalmente il pagamento dei crediti. Il Fornitore accetta, tuttavia, di non riscuotere i crediti fintantoché il cliente adempie adeguatamente ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore può richiedere al cliente di informarlo di tutti i crediti ceduti e dei relativi debitori, di fornirgli tutte le informazioni necessarie per richiedere il pagamento dei crediti, di consegnargli i documenti pertinenti e di comunicare la cessione al debitore. Qualora le merci con riserva del diritto di proprietà vengano rivendute insieme ad altri articoli che non appartengono al Fornitore, il credito dell'acquirente nei confronti del cliente si riterrà ceduto per l'importo del prezzo della fornitura concordato tra Fornitore e cliente.

8. Qualora richiesto dal cliente, il Fornitore è tenuto a svincolare la cauzione dovuta al Fornitore ai sensi delle disposizioni precedenti scelte dal Fornitore, nella misura in cui la cauzione dovesse eccedere il 10% il valore dei crediti sottoposti a cauzione.

9. Il Fornitore può assicurare le merci con riserva del diritto di proprietà contro il rischio di furto, danni ai macchinari, danni provocati da acqua e incendi e altri danni a spese del cliente, a meno che quest'ultimo non sia in grado di provare di aver stipulato una polizza contro tali rischi.

10. Qualora le merci fossero consegnate a destinazioni con un sistema giuridico diverso in cui le disposizioni relative alla riserva del diritto di proprietà descritte nelle Clausole da VII.1 a VII.8, non fornissero lo stesso livello di protezione offerto nella Repubblica federale tedesca, con la presente il cliente concede al Fornitore un interesse di sicurezza equivalente. Qualora fossero necessarie ulteriori misure a tal fine, il cliente dovrà fare quanto è necessario per concedere al Fornitore senza indebito ritardo tale interesse per la sicurezza. Il cliente deve fornire tutte le misure necessarie e favorevoli alla validità e all'applicabilità di tali interessi di sicurezza.

 

VIII. Diritti di garanzia del cliente

In caso di vizi materiali o giuridici nelle merci fornite, il cliente avrà i seguenti diritti di garanzia con l'esclusione di qualsiasi altro diritto ai sensi della Clausola X sottostante: Difetto di qualità

1. I diritti di garanzia del cliente sono subordinati all'esecuzione da parte dell'acquirente dei propri obblighi di notifica e di controllo legale (Sezioni 377, 381 del Codice di commercio tedesco (HGB)), all'ispezione delle merci fornite senza indebito ritardo al momento della ricezione e alla notifica scritta senza indebito ritardo al Fornitore di qualsiasi difetto evidente o difetto identificato durante tale ispezione. I difetti nascosti devono essere segnalati dal cliente mediante notifica scritta al Fornitore, data senza indebito ritardo dopo che tali difetti sono stati scoperti. Ai fini della prima frase della presente Clausola VIII.1, la notifica sarà considerata "senza indebito ritardo" se fornita entro 8 giorni lavorativi; tale termine è rispettato se il Fornitore riceve l'avviso prima della scadenza del suddetto periodo. Qualora il cliente non esaminasse correttamente la merce fornita e/o non notificasse i difetti, il Fornitore sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per il difetto. Durante la notifica al Fornitore, il cliente dovrà fornire una descrizione scritta dei difetti. Gli obblighi di ispezione e notifica si applicano anche ai manuali di istruzioni e alle istruzioni per il montaggio e l'installazione.

2. Se alcune parti già contenevano un difetto al momento del superamento del rischio, il Fornitore può scegliere di rimediare al difetto o di consegnare un articolo privo di difetti. Le parti sostituite diventeranno proprietà del Fornitore.

3. Previa consultazione e accordo con il Fornitore, il cliente dovrà dare al Fornitore l'opportunità e il tempo necessario per rimediare a eventuali difetti e consegnare gli articoli esenti da difetti ritenuti necessari dal Fornitore. In caso contrario, il Fornitore sarà esonerato dalla responsabilità per eventuali conseguenze da ciò derivanti.

4. Qualora effettivamente esista un difetto, il Fornitore dovrà farsi carico di tutte le spese necessarie sostenute per la correzione dei difetti e la fornitura di merci prive di difetti, quali, in particolare, i costi di trasporto, i pedaggi o i costi della manodopera e dei materiali. Qualora la richiesta di intervento correttivo da parte del cliente risultasse ingiustificata, il Fornitore può richiedere al cliente di rimborsare i costi sostenuti in tale rapporto, a meno che l'acquirente non dimostri che la notifica ingiustificata dei difetti non era colpa del cliente. Qualora l'oggetto contrattuale non si trovasse nel luogo di consegna al momento della correzione dei difetti, il cliente dovrà sostenere tutti i costi aggiuntivi sostenuti dal Fornitore in conseguenza di ciò, a meno che l'oggetto contrattuale non sia stato trasferito in conformità con l'uso contrattualmente previsto.

5. Il cliente avrà il diritto di rescindere il contratto entro i limiti definiti dalla legge qualora, tenuto conto delle eccezioni legali, il Fornitore non prendesse provvedimenti correttivi in relazione a un difetto di qualità, rimediando al difetto o consegnando un oggetto privo di difetti entro un ragionevole periodo di tempo stabilito a tal fine. In presenza di un difetto minimo, il cliente avrà il diritto solamente a una riduzione del prezzo contrattuale. In tutti gli altri casi, il diritto alla riduzione del prezzo contrattuale è escluso.

6. In particolare, non sussisterà alcun diritto di garanzia nei seguenti casi a meno che questi non siano da attribuire al Fornitore: uso improprio o inappropriato; montaggio o messa in funzione errati da parte del cliente o di terze parti; usura naturale; movimentazione errata o incauta; scarsa manutenzione; attrezzature non idonee; fabbricazione imperfetta; fondamenta non idonee; esposizione a impatti chimici, elettrochimici o elettrici.

7. In caso di correzione impropria di un difetto da parte del cliente o di terze parti, il Fornitore non avrà alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti. Lo stesso varrà in caso di modifiche alle merci fornite effettuate senza il previo consenso del Fornitore.

Vizi giuridici

8. Qualora l'utilizzo delle merci fornite causi la violazione dei diritti di proprietà industriale o del copyright vigenti, in linea di principio il Fornitore dovrà, a proprie spese, procurarsi il diritto di ulteriore utilizzo a favore del cliente oppure modificare le merci oggetto della fornitura a favore del cliente in modo tale che non sussista più alcuna violazione dei diritti di proprietà industriali. Qualora ciò non sia possibile a condizioni economicamente ragionevoli o entro un periodo di tempo appropriato, il cliente avrà il diritto di recedere dal contratto. Alle condizioni sopracitate, anche il Fornitore ha il diritto di rescissione del contratto. Inoltre, il Fornitore risarcirà il cliente per eventuali domande riconvenzionali indiscusse o che siano state stabilite in una sentenza che non può essere impugnata relativa alla rispettiva proprietà industriale.

9. Soggetto alla Clausola IX.2. di seguito riportata, la Clausola VIII.8. contiene un elenco esaustivo degli obblighi del Fornitore in caso di violazione del diritto di proprietà industriale o del copyright. Questi obblighi esistono solo se
- il cliente notifica senza indebito ritardo al Fornitore qualsiasi violazione del copyright o del diritto di proprietà industriale;
- il cliente fornisca al Fornitore la dovuta assistenza nella giustificazione delle rivendicazioni avanzate e/o consenta al Fornitore di effettuare gli interventi di modifica di cui alla Clausola VIII.8;
- tutte le misure di giustificazione, compreso un regolamento fuori sede, sono riservate al Fornitore;
- il vizio giuridico non è dovuto a un'istruzione fornita dal cliente, e
- l'infrazione non è dovuta alla modifica dell'oggetto su iniziativa del cliente o al suo utilizzo in termini diversi da quelli previsti.

 

IX. Restituzione e smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. Il Fornitore vende e fornisce apparecchiature elettriche ed elettroniche così come definite nella legge tedesca sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG) esclusivamente a utenti commerciali, a prescindere dalla natura e dall'utilizzo delle apparecchiature.

2. Nel caso delle apparecchiature ATORN e ORION utilizzate esclusivamente o solitamente in ambiti non domestici ("apparecchiature b2b"), il cliente si impegna a smaltire correttamente tali apparecchiature al termine del loro utilizzo a proprie spese in conformità alle norme di legge. Il cliente solleva il Fornitore dagli obblighi descritti nella Sezione 19 (1) della legge tedesca sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG) (l'obbligo del Fornitore a riprendere indietro l'apparecchiatura) e si impegna a indennizzare il Fornitore nei confronti di eventuali reclami di terze parti correlate. Il cliente dovrà adempiere agli obblighi di comunicazione descritti nella Sezione 30 della legge tedesca sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG). Il cliente dovrà vincolare contrattualmente terze parti commerciali a cui ceda le apparecchiature fornite a smaltire correttamente e a proprie spese tali apparecchiature al termine del rispettivo utilizzo e in conformità alle norme di legge, ad adempiere agli obblighi di comunicazione in conformità alla Sezione 30 della legge tedesca sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG) e, in caso di cessione ulteriore delle apparecchiature, a imporre degli obblighi permanenti analoghi ai relativi cessionari. Qualora non imponga tali obblighi, il cliente sarà obbligato a riprendersi le merci fornite al termine del loro utilizzo e a smaltirle correttamente a proprie spese in conformità alle norme di legge, nonché ad adempiere agli obblighi di comunicazione in conformità alla Sezione 30 della legge tedesca sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG). Il diritto del Fornitore all'assunzione dei suddetti obblighi da parte del cliente non cadrà in prescrizione prima di due anni dal termine dell'utilizzo delle apparecchiature. Tale periodo di due anni di sospensione del decorso della prescrizione non inizierà a decorrere fino a che al produttore non sia stato notificato per iscritto il termine dell'utilizzo da parte del cliente.

3. Nel caso delle apparecchiature ATORN e ORION, la cui natura consente, almeno teoricamente, l'utilizzo anche in ambiti domestici (apparecchiature "doppio uso"), il cliente si impegna a restituire tali apparecchiature al Fornitore al termine del loro utilizzo. Il cliente non dovrà cedere dette apparecchiature a utenti privati per uso domestico e in particolare al proprio personale. Il Fornitore dovrà riprendersi tali apparecchiature e riciclarle o smaltirle in conformità alle norme di legge. Qualora le apparecchiature vengano cedute a utenti commerciali, il cliente dovrà garantire la stipulazione di un accordo analogo con l'utente in modo tale che al termine della loro vita utile tali apparecchiature vengano restituite al Fornitore.

 

X. Responsabilità

Il Fornitore è responsabile solo per danni o perdite, su qualsiasi base legale:
- in caso di comportamento doloso;
- in caso di grave negligenza da parte del proprietario/organo esecutivo o del personale dirigenziale;
- in caso di morte, lesioni fisiche o danni alla salute, qualora siano causati volontariamente o per negligenza;
- in caso di difetti celati dal Fornitore con intento fraudolento o la cui assenza è stata garantita dal Fornitore;
- in caso di difetti nell'oggetto consegnato nella misura in cui il Fornitore sia responsabile per lesioni personali o per danni a oggetti di uso privato ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità civile dei prodotti (ProdHaftG).

In caso di violazione volontaria o per negligenza degli obblighi contrattuali sostanziali, ossia gli obblighi da rispettare al fine di facilitare la debita esecuzione del contratto e sul cui adempimento la controparte di norma confidi e possa ragionevolmente confidare, il Fornitore sarà altresì responsabile in caso di grave negligenza da parte del personale non dirigenziale e in caso di lieve negligenza; in quest'ultimo caso, la responsabilità sarà limitata ai tipici danni previsti dal contratto ragionevolmente prevedibili; ciò varrà anche per i danni indiretti ed emergenti relativi a difetti nelle merci consegnate. Sono escluse ulteriori rivendicazioni.

 

XI. Limitazione

Tutte le rivendicazioni da parte del cliente, a prescindere dalle motivazioni legali, cadranno in prescrizione dopo 12 mesi qualora le merci difettose consegnate non siano state utilizzate per lavori di costruzione in conformità al loro normale uso previsto, causando così il difetto di tale edificio. La responsabilità illimitata del Fornitore per danni derivanti da violazione della garanzia o da morte, lesioni fisiche o danni alla salute, per comportamenti illeciti, comportamenti fraudolenti o negligenza grave e per richieste di risarcimento ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità del prodotto (ProdHaftG) rimarrà inalterata. Una dichiarazione del Fornitore in risposta a un reclamo di garanzia notificato dal cliente, non deve essere considerata una voce nelle negoziazioni relative a tale reclamo o alle circostanze che hanno portato a tale reclamo, in caso di rifiuto del reclamo di garanzia.

 

XII. Utilizzo di software

Qualora la fornitura comprenda dei software, al cliente dovrà essere concesso un diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare i software forniti, inclusa la relativa documentazione. Il software è fornito per l'uso sull'articolo consegnato previsto per tale scopo. È vietato l'uso del software su più sistemi. Il cliente potrà solamente riprodurre, rielaborare o tradurre il software o convertirlo dal codice oggetto al codice sorgente entro i limiti legalmente consentiti (vedere la Sezione 69a e seguenti della legge tedesca sul copyright (UrhG)). Il cliente accetta di non rimuovere le informazioni fornite dal produttore, in particolare le note sul copyright, e di non modificare tali informazioni senza l'esplicito consenso del Fornitore. Tutti gli altri diritti relativi ai software e alla documentazione, comprese tutte le copie, rimarranno in capo al Fornitore e/o al fornitore del software. Non è ammesso concedere sublicenze.

 

XIII. Riservatezza/protezione dei dati

1. Salvo altrimenti concordato, le informazioni fornite dal cliente non saranno considerate riservate.

2. I dai personali saranno elaborati dal Fornitore (HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH, Schlieffenstraße 40, D-71636 Ludwigsburg, telefono: +49 (0) 7141 498-40, fax: +49 (0) 7141 498-4999, e-mail: info@hahn-kolb.de) in qualità di controllore, secondo quanto definito nell'Articolo 4(7) del GDPR, entro i limiti definiti dalle norme di legge applicabili. È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati aziendali del Fornitore presso HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH, Datenschutzbeauftragter, Schlieffenstraße 40, D-71636 Ludwigsburg, telefono: +49 (0) 7141 498-40, fax: +49 (0) 7141 498-4999, e-mail: datenschutz@hahn-kolb.de.

3. Il Fornitore elaborerà i dati personali ricevuti dal cliente e/o dal personale del cliente in relazione al rapporto commerciale. Inoltre, il Fornitore elaborerà i dati personali ottenuti legittimamente da fonti accessibili pubblicamente (ad es., registro delle imprese, giornali, Internet) e che il Fornitore è autorizzato a elaborare. I dati trattati dal Fornitore comprendono i dati del cliente e/o i dati personali del cliente e del personale del cliente (ad esempio, nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e altri dati di contatto), i dati di pagamento, i dati relativi alle merci ordinate, nonché i dati relativi alla pubblicità e alle vendite.

4. Il Fornitore elaborerà i dati personali nella misura necessaria per l'avvio e l'esecuzione dei contratti e per la gestione del rapporto con il cliente. Tale elaborazione ha quindi luogo ai fini dell'adempimento degli obblighi contrattuali in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GDPR. La mancata comunicazione dei dati richiesti può comportare l'impossibilità di concludere un contratto.

Inoltre, il Fornitore dovrà trattare i dati personali ai fini dei suoi legittimi interessi sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR. Ciò comprende, ad esempio, il trattamento a fini pubblicitari e ai fini di ricerca di mercato e sondaggio d'opinione (nella misura in cui il trattamento a tali scopi non sia stato contestato), il trattamento per personalizzazione delle offerte secondo necessità e per le comunicazioni dirette con i clienti, l'elaborazione per l'avvio di azioni legali e la difesa nelle controversie giuridiche, nonché l'elaborazione per le misure di gestione dell'attività e per le misure riguardanti ulteriori sviluppi del prodotto.

5. Il Fornitore trasferirà i dati dal cliente ai fornitori di servizi e agli agenti indiretti impiegati dal Fornitore nell'esecuzione del rapporto di affari. Ciò include il trasferimento dei dati necessari per la consegna alle compagnie di spedizione interessate, al produttore della merce o ai fornitori di servizi tecnici nella misura in cui sono incaricati di effettuare la consegna al cliente. Inoltre, il Fornitore trasferirà i dati (nome, indirizzo, dati di pagamento) alle agenzie di credito CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, D-81373 Munich e Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D- 41460 Neuss, per l'esecuzione delle verifiche del credito. Le agenzie di credito forniranno al Fornitore, tra l'altro, informazioni sulla cronologia dei pagamenti del cliente e informazioni sulla solvibilità basate su procedure matematiche-statistiche che coinvolgono i dati di indirizzo. La raccolta, l'archiviazione e il trasferimento avvengono quindi per effettuare un controllo del credito al fine di evitare un'inadempienza di pagamento e in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GDPR e lettera f), dell'articolo 6, paragrafo 1, del GDPR. Il Fornitore trasferirà ulteriormente i dati personali ai fornitori di servizi di assicurazione crediti, di raccolta crediti e di marketing.

6. Il Fornitore archivia i dati personali per tutto il tempo necessario al rapporto d'affari, in particolare per l'apertura e l'esecuzione dei contratti e il rispetto degli obblighi legali. Tali obblighi giuridici comprendono in particolare gli obblighi di conservazione ai sensi del codice commerciale tedesco (HGB) e del codice fiscale generale tedesco (AO). I periodi di conservazioni stipulati nel presente documento vanno da sei a dieci anni. I periodi di prescrizione legali influiscono ulteriormente sulla durata dell'archiviazione. Secondo le Sezioni 195 e seguenti del Codice civile tedesco (BGB), il periodo di prescrizione regolare è di tre anni; in alcuni casi, tuttavia, il periodo di prescrizione può essere di trent'anni.

7. Il Fornitore non trasferirà i dati personali a paesi al di fuori dell'UE o a organizzazioni internazionali.

8. Ogni persona interessata ha diritto di ottenere dal Fornitore l'accesso ai dati ai sensi dell'Articolo 15 del GDPR, la rettifica ai sensi dell'Articolo 16 del GDPR, la cancellazione ai sensi dell'Articolo 17 del GDPR e la restrizione del trattamento ai sensi dell'Articolo 18 del GDPR, il diritto di opporsi ai sensi dell'Articolo 21 del GDPR e il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'Articolo 20 del GDPR. Il diritto di accesso e il diritto di cancellazione sono soggetti alle restrizioni descritte nelle Sezioni 34, 35 della legge federale tedesca sulla protezione dei dati (BDSG). Inoltre, ai sensi dell'Articolo 77 del GDPR, unitamente alla Sezione 19 della legge federale tedesca sulla protezione dei dati (BDSG), ogni persona interessata ha il diritto di presentare una denuncia presso un'autorità di controllo competente. Il consenso, una volta dato, può essere revocato in qualsiasi momento mediante notifica al Fornitore.

9. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del GDPR, una persona interessata ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi attinenti alla sua particolare situazione, al trattamento dei dati effettuato sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR (trattamento dei dati basato sul bilanciamento degli interessi). Se l'oggetto del trattamento si rifiuta, il Fornitore non elaborerà più i suoi dati personali, salvo che il Fornitore non dimostri validi motivi per il trattamento che escludono gli interessi, i diritti e le libertà dell'interessato oppure salvo che il trattamento non abbia lo scopo di stabilire, esercitare o difendere controversie giuridiche.

10. Una persona interessata può rifiutare che i propri dati siano utilizzati per scopi di marketing diretto in qualsiasi momento con effetto futuro; ciò vale anche per la profilazione nella misura correlata a tale marketing diretto. In caso di rifiuto, il Fornitore non elaborerà più i dati personali in questione per finalità di marketing diretto.

11. I rifiuti ai sensi delle Clausole XIII.9 e XIII.10 precedenti non devono essere formulati in alcuna forma particolare e devono essere indirizzati a HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH,

Datenschutzbeauftragter, Schlieffenstraße 40, D-71636 Ludwigsburg, telefono: +49 (0) 7141 498-40, fax: +49 (0) 7141 498-4999, e-mail: datenschutz@hahn-kolb.de.

 

XIV. Legge applicabile, luogo di adempimento, foro competente

1. I rapporti contrattuali saranno soggetti esclusivamente alle leggi della Repubblica Federale Tedesca, con l'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

2. Il luogo di adempimento relativamente a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale sarà costituito dalla sede centrale del Fornitore.

3. La giurisdizione per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale sarà costituita dalla sede del Fornitore. Il Fornitore avrà facoltà di intentare un'azione presso la sede del cliente o presso qualsiasi altro foro competente ammissibile.

4. Nelle transazioni commerciali internazionali, qualora sorgessero controversie legali da o in relazione al presente contratto e alla sua esecuzione, le parti contraenti possono scegliere se rivolgersi ai tribunali ordinari o se rivolgersi a un tribunale arbitrale. Per quanto riguarda i tribunali ordinari, si applica la Clausola XIV.3. di cui sopra. Se una parte contraente sceglie di rivolgersi a un tribunale arbitrale, la controversia sarà definitivamente risolta conformemente alle norme di arbitrato dell'Istituto arbitrale tedesco (DIS) senza ricorrere ai tribunali ordinari. Il luogo dell'arbitrato è Stoccarda, Germania. Il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri. La lingua dell'arbitrato è il tedesco, a meno che le parti contraenti non concordino un'altra lingua per l'arbitrato.

5. Qualora una clausola dei presenti termini generali di vendita, consegna e pagamento o una disposizione di qualunque altro accordo divenga nulla, ciò non pregiudicherà in alcun modo la validità di qualsiasi altra disposizione o altro accordo. I presenti termini di vendita, consegna e pagamento sostituiscono i termini e le condizioni fino a ora applicati.

 

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